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Bild Pfote.gif Statuto Bild Pfote.gif

 

§1 Nome, sede, anno di esercizio, appartenenza all’ associazione

(1) L’ associazione porta il nome “Hundepfoten-in-Not”. Essa vuole essere iscritta nel registro delle associazioni, secondo l’ iscrizione il nome è “Hundepfoten-in-Not” e.V (soc. reg.).

(2) L’ associazione ha la sua sede a Wuppertal.

(3) L’ anno di esercizio dell´associazione è l’ anno solare.

§2 Scopo, compiti, utilità sociale

(1) Lo scopo dell’ associazione è combattere i maltrattamenti, le torture e le uccisioni di cani. Si vuole raggiungere questo obiettivo con:

- la collaborazione con e l’ appoggio offerto ad animalisti, associazioni per la protezione degli animali e asili per animali

- L’ appoggio professionale, materiale e finanziario degli animalisti e degli asili

per gli animali per il lavoro di protezione dei cani sul posto.

  • L’ allestimento di cliniche veterinarie per i cani sul luogo

  • La realizzazione e l’ appoggio a programmi di castrazione di cani sul luogo

  • La liberazione dei cani da cosiddette “stazioni della morte”

  • Mediazione per sistemare i cani in Germania

  • Realizzazione di un asilo per animali alternativo/stazione di raccolta in Germania per poter provvedere ai cani ed assisterli dall’ arrivo dai loro paesi d’ origine fino alla loro “adozione”

  • Diffondere fra il largo pubblico l’ idea della protezione degli animali, informando la popolazione tramite media come p.e. radio, TV e stampa, con contributi verbali e scritti

  • Conferenze sulla protezione degli animali, p.e. in scuole, asili o comunità ecclesiastiche

  • Partecipazione a manifestazioni come fiere specialistiche in Germania, informazione al pubblico mediante media come per esempio film e foto fatti sul luogo

  • Visite regolari ad asili per animali ed ad animalisti sul luogo

(2) Consulenza e aiuto nelle questioni riguardanti l’ educazione, come si tengono e si curano i cani

(3) L’ associazione persegue unicamente e direttamente scopi socialmente utili ai sensi del paragrafo “Scopi fiscalmente agevolati” dell’ordinamento sulle imposte. Allo scopo dello statuto si adempie in particolare con l’ attività dei

precedenti punti (1) e (2). L´associazione agisce disinteressatamente. Non persegue in prima linea scopi economici propri. I mezzi dell´associazione

devono essere utilizzati solo per scopi conformi allo statuto. Nessuna persona può essere favorita con spese che sono estranee allo scopo dello statuto o con

emolumenti sproporzionatamente alti. Tutti i detentori di cariche dell’ associazione lavorano a titolo onorifico.

§3 Appartenenza

(1) L’ associazione ha soci e soci sostenitori.

(2) Socio attivo dell’ associazione può diventarlo ogni persona naturale, che sia disposta ad acconsentire e promuovere gli obiettivi dell´associazione.

Nel caso dei minorenni è necessaria la firma del rappresentante legale, che contemporaneamente vale come approvazione per l’ esercizio di diritti e l’ adempimento di obblighi del socio.

(3) Socio sostenitore senza diritti e senza obblighi di un socio attivo può diventarlo ogni persona giuridica, disposta a sostenere gli obiettivi e gli scopi dell´associazione.

§4 Appartenenza onoraria

Persone che hanno acquistato grandi meriti per quanto riguarda lo scopo dell’ associazione o l’associazione stessa, possono essere nominati dall’ assemblea dei soci come soci onorari.

§5 Acquisizione dell´appartenenza

Dell’ ammissione decide la presidenza sulla base di una richiesta scritta del candidato. Il candidato deve essere avvisato della decisione. In caso di rifiuto non se ne devono comunicare i motivi. L’ appartenenza inizia con la conferma scritta dell’ ammissione da parte della presidenza. Contemporaneamente scade il termine di pagamento del diritto d’ ammissione fissato dall’ assemblea dei soci.

§6 Quote d’ associazione

(1) I soci pagano quote annuali che vengono incassate con pagamento mediante addebito in conto corrente. Per i giovani fino a 18 anni, per gli scolari, i praticanti, gli studenti , i pensionati e soci disabili, viene fissata una quota ridotta.

(2) Importo e scadenza di pagamento delle quote annuali vengono decisi dall´assemblea dei soci.

(3) I soci onorari sono esonerati dall´obbligo di pagare quote.

(4) La presidenza , in casi adeguati, può esonerare del tutto o in parte dal pagamento delle quote o concedere dilazioni.

(5) La quota annuale è da pagare in anticipo. L´esclusione o le dimissioni di un socio non lo svincolano dall’ obbligo della quota annuale da pagare.

(6) Per eseguire i suoi compiti, l’ associazione può accettare anche importi una tantum, offerte o altre elargizioni che – se non vengono fatte per uno scopo preciso- devono essere utilizzate nel quadro del § 2.

§7 Diritti ed obblighi dei soci

(1) Ogni socio ordinario è autorizzato a partecipare alla formazione delle volontà nell’ associazione esercitando il diritto di richiesta, discussione e voto nell´assemblea dei soci. Soci giovani di età inferiore ai 16 anni non hanno diritto al voto ed alle elezioni. Essi sono autorizzati a partecipare all’ assemblea dei soci e a prendere la parola.

(2) I soci hanno il diritto di prendere visione in ogni momento del rapporto di gestione/del bilancio annuale e della contabilità/del libro di cassa.

(3) Il socio è obbligato a servire l’ obiettivo dell’ associazione §2,a sostenerlo e a pagare la quota di socio, come anche a riconoscere lo statuto.

(4) I soci sono obbligati ad evitare ogni azione che contrasti con gli obiettivi dell’ associazione, risp. con lo scopo dell’ associazione e che possa danneggiare il nome e la reputazione dell’ associazione.

§8 Cessazione dell´appartenenza

(1) L’ appartenenza finisce con la morte (in caso di persone giuridiche con lo scioglimento della persona giuridica), con le dimissioni o con l’ esclusione dall’ associazione. Gli obblighi nei confronti dell’ associazione devono essere adempiti fino alla decorrenza dell´appartenenza. Con la cessazione dell´appartenenza si estinguono tutte le pretese nei confronti dell’ associazione.

(2) Le dimissioni vengono date con una dichiarazione scritta alla presidenza. Le dimissioni possono essere date entro la fine di un trimestre con un preavviso di un mese, per iscritto.

(3) L’ esclusione di un socio avviene mediante delibera della presidenza in una seduta della presidenza, a cui devono essere presenti almeno due terzi dei membri della presidenza.

Motivi di esclusione sono specialmente:

  • la violazione delle normative della protezione degli animali in generale;

  • grave violazione dello statuto o delle delibere dell´associazione;

  • grave danneggiamento della reputazione dell´associazione:

  • provocare discordie nell’ associazione;

  • comportamento disonorevole all’ interno o all’ esterno dell´associazione;

  • mancato pagamento della quota d’ associazione scaduta, nonostante due solleciti di pagamento scritti, se dopo la spedizione del secondo sollecito sono passati due mesi e in questo sollecito è stata minacciata l´esclusione.

Prima di deliberare, la presidenza deve dare modo al socio di prendere posizione, verbalmente o per iscritto. La delibera della presidenza deve essere motivata per iscritto e deve essere spedita al socio. Il socio può fare ricorso contro la delibera della presidenza. Il ricorso deve essere presentato alla presidenza entro un mese dall’ arrivo della delibera. La presidenza, entro un mese, dopo presentazione entro i termini di un ricorso, deve convocare un’ assemblea dei soci, che poi decide dell’ esclusione. Fino a quel momento l´appartenenza all’ associazione è sospesa.

§9 Organi dell´associazione

Organi dell’ associazione sono

- la presidenza

- l’ assemblea dei soci

§10 Presidenza
(1) La presidenza lavora a titolo onorario.

(2) Compito della presidenza è la direzione dell´associazione.
(3) La presidenza dell’ associazione ai sensi del §26 BGB consiste del presidente, del vicepresidente e del tesoriere. Essi rappresentano l’ associazione (il presidente ed il suo vice ciascuno da solo, il tesoriere insieme al presidente o insieme al suo vice) giudizialmente e stragiudizialmente in tutte le questioni riguardanti l’ associazione.

§11 Competenza della presidenza

La presidenza è competente per tutte le questioni dell’ associazione, se esse, mediante lo statuto, non sono trasferite ad un altro organo dell’ associazione.

La presidenza ha in particolare questi compiti:

a. preparazione e convocazione dell’ assemblea dei soci, nonché compilazione dell´ordine del giorno;

b. esecuzione di delibere dell’ assemblea dei soci;

c. contabilità, compilazione del bilancio

d. deliberare riguardo all´ammissione di soci.

§12 Elezione e durata della carica della presidenza

(1) La presidenza viene eletta dall´assemblea dei soci per la durata di due anni, calcolati dal momento dell’ elezione. Essa rimane però in carica fino alla nuova elezione della presidenza. Ogni membro della presidenza deve essere eletto singolarmente. Si possono eleggere membri della presidenza solo soci dell’ associazione. Con la cessazione dell´appartenenza alla associazione , termina anche la carica di un membro della presidenza.

(2) Se un socio lascia prima del tempo la presidenza, questa può eleggere un successore per il rimanente periodo di carica del membro che ha lasciato la presidenza.

(3) Se più della metà dei membri della presidenza lascia la carica, allora entro tre mesi deve avere luogo una assemblea straordinaria dei soci, in cui si effettua una elezione successiva per il resto della carica.

§13 Riunione e delibere della presidenza

(1) La presidenza delibera durante riunioni che vengono convocate dal presidente e se egli è impedito dal vicepresidente; l’ ordine del giorno non deve essere annunciato. Si deve rispettare un termine di due settimane per la convocazione.

(2) La presidenza può deliberare se sono presenti almeno due dei suoi membri. Per la deliberazione decide la maggioranza dei voti validi; in caso di parità di voti, decide il voto del presidente, se egli è assente decide il voto del vicepresidente. Le astensioni non vengono contate.

(3) La presidenza può deliberare con procedimento scritto, se tutti i membri della presidenza approvano l’ oggetto della deliberazione.

§14 Assemblea dei soci

(1) Nell’assemblea dei soci ogni socio ordinario ha un voto. Il diritto di voto può essere esercitato solo personalmente; è escluso che esso possa essere trasferito. In caso di parità di voti, una istanza è considerata rifiutata. Le astensioni non vengono contate.

(29 L’ assemblea dei soci è competente delle seguenti questioni:

a. accettazione e approvazione dei rapporti di gestione e del bilancio annuale relativo al trascorso anno d’ esercizio della presidenza;

b. approvazione dell´operato della presidenza;

d. deliberazione relativa alla modifica dello statuto (considerando che in caso di modifiche dello statuto richieste dal tribunale del registro o da altra autorità, può decidere la presidenza) e sullo scioglimento dell’ associazione;

e. delibera relativa al ricorso contro una delibera di esclusione della presidenza;

f. nomina di soci onorari;

g. fissazione della quota d’ associazione e della sua scadenza, nonché fissazione dei diritti di ammissione;

h questioni che sono proposte dalla presidenza per la discussione.

§15 Convocazione dell’ assemblea dei soci

(1) Almeno una volta all’ anno , possibilmente nel primo trimestre, deve aver luogo l’ assemblea ordinaria dei soci. Essa viene convocata per iscritto dalla presidenza rispettando un termine di due settimane, indicando l’ ordine del giorno. Il termine inizia il giorno seguente a quello della spedizione della lettera di invito. La lettera di invito viene considerata come pervenuta al socio, se è stata indirizzata all’ ultimo indirizzo reso noto per iscritto dal socio dell’ associazione. L’ invito all’ assemblea dei soci può essere fatto anche per e-mail o per telefax. L’ ordine del giorno viene deciso dalla presidenza.

(2) Ogni socio può richiedere alla presidenza un’ integrazione dell´ordine del giorno al più tardi fino ad una settimana prima di un’ assemblea ei soci. Il direttore dell’ assemblea deve rendere nota l’ integrazione all’ inizio dell´assemblea dei soci. Di richieste di integrazione dell’ ordine del giorno, che vengono presentate all’ assemblea dei soci, decide l’ assemblea.

§16 Deliberazione dell´assemblea dei soci

(1) L’ assemblea dei soci viene diretta dal presidente, e se egli è impedito dal vicepresidente o dal tesoriere. Se non è presente alcun membro della presidenza, l’ assemblea stessa decide chi la dirige. Per le elezioni la direzione dell’ assemblea può essere assegnata ad una commissione elettorale per la durata delle elezioni e della discussione precedente.

(2) Il tipo di votazione viene deciso dal direttore dell’ assemblea. La votazione deve avvenire per iscritto, se due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto lo richiede.

(3) L’ assemblea dei soci è in numero legale se almeno un terzo di tutti i membri aventi diritto al voto sono presenti. Nel caso in cui l´assemblea non raggiunga il numero legale, si può convocare una seconda assemblea dei soci che avrà luogo lo stesso giorno della prima. Questa seconda assemblea dei soci è in numero legale, senza tener conto del numero dei soci presenti. A ciò si deve richiamare l´attenzione nell´invito.

(4) L’ assemblea dei soci delibera in generale con maggioranza semplice dei voti dati; le astensioni valgono come voti non validi. Per la modifica dello statuto è invece necessaria una maggioranza di tre quarti dei voti validi, per lo scioglimento dell’ associazione è necessaria una maggioranza di nove decimi. Una modifica dello scopo dell’ associazione può essere decisa solo all’ unanimità. L’ approvazione scritta (anche per e-mail o per telefax) dei soci non presenti all’ assemblea dei soci può essere dichiarata alla presidenza solo entro un mese.

(5) Nelle elezioni è eletto chi ha ricevuto più della metà dei voti validi. se nessuno ha ricevuto più della metà dei voti validi, allora fra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti ha luogo un ballottaggio. Sarà eletto chi riceverà più voti. In caso di parità di voti, decide la designazione a sorte che deve essere fatta dal direttore dell´assemblea.

(6) Le delibere dei soci dell’ assemblea devono essere protocollate, ed il protocollo firmato dal relativo protocollista e dal direttore dell´assemblea.

§17 Assemblea straordinaria dei soci

(1) Un’ assemblea straordinaria dei soci deve essere convocata dalla presidenza se l’ interesse dell’ associazione lo richiede o se la metà di soci aventi diritto di voto lo richiede per iscritto, indicandone lo scopo ed i motivi.

(2)Per invito ed esecuzione valgono le regolamentazioni dell’ assemblea ordinaria dei soci.

§18 Scioglimento dell´associazione

(1) Lo scioglimento dell’ associazione può essere decisa solo in un’ assemblea dei soci con una maggioranza di nove decimi dei voti validi (§17 parag. 4).

(2) Se l’ assemblea dei soci non delibera diversamente, il presidente ed il vicepresidente insieme sono i liquidatori con diritto di rappresentanza.

(3) Per la deliberazione dei liquidatori è necessaria l’ unanimità. I loro diritti ed obblighi li decidono secondo le normative del BGB.

(4) Con lo scioglimento dell´associazione, il suo patrimonio ancora esistente , d’ accordo con l´ufficio di finanza, viene destinato a scopi fiscalmente agevolati. Delibere al riguardo vengono fatte dall’ assemblea dei soci con una maggioranza di due terzi.

(5) Il rappresentante legale dell´associazione deve segnalare lo scioglimento, affinché venga registrato nel registro delle associazioni.

§19 Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore con la delibera presa nell’ assemblea di costituzione del 04.04.2004.

I soci fondatori:

(seguono 7 firme)

57074 Siegen, lì 04.04.2004

Timbro: Registrata nel registro delle associazioni , con il n° 3972

Wuppertal, 24 agosto 2004

(firma illeggibile)

come cancelliere del´ufficio della Pretura

(Timbro circolare della Pretura di Wuppertal)

 

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